Progettazione e realizzazione di piccoli edifici industriali e residenziali

01/05/2002 - Competenze Professionali. Progettazione e realizzazione di piccoli edifici industriali e residenziali.

La sussistenza della competenza della nostra categoria (riconosciuta in via generale dalle norme richiamate nel parere relativo alle competenze specifiche dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel settore edilizio, pubblicato in AF n.2/2002), deve essere valutata sia dal punto di vista della natura dell'opera edile, soprattutto in relazione all'attività cui la progettazione dell'opera è strumentale, sia alla luce delle caratteristiche tecniche specifiche in base alle quali si intende realizzare l'opera stessa.

Per quanto attiene all'aspetto della natura dell'opera, non vi è dubbio che l'attività cui la realizzazione dell'opera è destinata è considerata di competenza della nostra categoria, qualora rientri nelle attività previste dall'art. 2 comma 1 della legge 3/76 e s.m. che definisce "di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente, e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale". Tale previsione di carattere generale, deve poi essere letta in combinato con le previsioni che specificamente disciplinano le competenze degli agronomi, ed in particolare con l'art. 1, comma 2, lettera d) della L. 3/76 e s.m. sopra richiamato. Sulla nozione di industria agraria si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza sez. V, 29/10/1992, n. 1078 che ha sottolineato che nell'art. 2 della L. 3/76 e s.m. n. 3 il termine "industria" (industria agraria) è da intendersi usato nel senso tecnico-giuridico di attività diretta alla produzione di beni e servizi di cui all'art. 2195 c.c. e non già nel senso di azienda agricola. Per quanto attiene, invece, all'aspetto delle caratteristiche tecniche specifiche dell'opera, l'art. 1 R.D. 16/11/1939, n. 2229 stabilisce che "ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all'albo". Ora si tratta di capire cosa debba intendersi per modesta costruzione civile (secondo la previsione del R.D. 11/2/1929) e quali siano i limiti entro i quali sia possibile riconoscere la competenza del geometra, e dunque, del dottore agronomo e forestale.
A tale proposito la giurisprudenza ha individuato diversi parametri per dare un contenuto specifico alla nozione di ""modeste costruzioni civili", avendo riguardo all'aspetto quantitativo e qualificativo dell'intervento.

In via preliminare, si può ritenere che l'uso del cemento armato non possa ritenersi preclusivo della progettazione ad opera del geometra (e quindi dell'agronomo) dell'opera in questione, dal momento che la giurisprudenza ha ritenuto che "le opere in cemento armato possono essere progettate dai geometri solo se di piccole dimensioni, accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo, e non implicano, per la loro destinazione, pericolo per l'incolumità delle persone". (TAR Bologna sez. II, 18/2/98 ). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha ritenuto che "tanto la progettazione, quanto la esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato, limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole, di delimitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumità delle persone (Cass. Sez. Civ. II 22/10/1997, n. 10365).

Dunque non tutte le opere edilizie con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle in cui, in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego possa comportare pericolo per l'incolumità delle persone (Cons. di Stato sez. V, 13/1/1999) e che non implicano la soluzione di particolari problemi strutturali o difficoltà tecniche (Cons. di Stato, sez. V 8/6/1998, n. 779; TAR Puglia sez. II 21/6/1995, n. 522; Cass. Sez. I, 4/5/1994, n. 4330).

Si tratta, allora, di verificare quali sono i parametri qualitativi e quantitativi stabiliti dalla giurisprudenza per ritenere che si tratti di opera di piccole dimensioni o di modesta entità e quando l'uso del cemento armato non comporti pericolo per l'incolumità delle persone.

Per quanto concerne la volumetria, la soglia discriminatoria varia tra i 4000 mc (TAR Puglia sez. II, 21/6/1995 n. 522) e i 5000 mc (Consiglio di Stato sez. V, 13/1/1999, n. 25); queste sentenze inoltre precisano "sempre che si tratti di edifici che non abbiano struttura portante in cemento armato e siano progettate su più piani".

In conclusione, ricostruiti i limiti (costruzione di modesta entità, non progettata su più piani e con un massimo di 5000 mc di volumetria) è evidente che, seppure si possa in generale ritenere sussistente per una determinata opera la competenza dei dottori agronomi e forestali, ove le caratteristiche tecniche dell'opera non rientrino nei suddetti parametri, non si può ritenere sussistente la competenza della nostra categoria per la relativa realizzazione.

Tale valutazione spetterà, pertanto, alla singola Amministrazione che intende affidare la progettazione, la quale "dispone di discrezionalità, il cui esercizio è tuttavia sindacabile in sede di legittimità, nella valutazione dell'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire, ancorchè prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra (rectius dell'agronomo). (TAR Abruzzo, L'Aquila, 28/9/1999, n. 547). Ad essa, infatti, secondo la giurisprudenza (TAR Campania, 22/6/1999 , n. 211) spetterà valutare in concreto, di volta in volta, le modalità progettuali, la strutturazione dell'opera e ogni elemento che consenta di definire effettivamente le difficoltà ed i pericoli relative alla progettazione ed all'esecuzione.

 

Fonte: Servizio legale Conaf