Competenze Professionali Forestali iunior - Utilizzazioni boschive

20/03/2006 - Parere in tema di competenze professionali in materia di utilizzazioni boschive. Si chiede se i professionisti con qualifica di Forestali iuniores, iscritti alla Sezione B del Vs. Albo, possano “redigere e sottoscrivere, quali unici firmatari, progetti di taglio boschivo”.

Si chiede di sapere:
a) se i Geometri, dipendenti di Uffici tecnici comunali, possano svolgere “con incarico interno, la Direzione dei Lavori di un cantiere avente ad oggetto taglio boschivo, redigendo tutti gli atti contabili sino alla chiusura dei lavori e regolare esecuzione”
b)  se i professionisti con qualifica di Forestali iuniores, iscritti alla Sezione B del Vs. Albo, possano “redigere e sottoscrivere, quali unici firmatari, progetti di taglio boschivo”. 
La Federazione regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali…–

considerate le evidenti esigenze di uniformità interpretativa sul punto, preso atto del parziale pronunciamento in merito già espresso in merito dal CONAF con la nota del 30 novembre 2005, prot. n. 3624, ha rivolto  gli stessi quesiti al Consiglio Nazionale.

Innanzitutto va rammentato, per quanto più interessa in questa sede, che “Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario…;

c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali…ed all'assestamento forestale;

…r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

…z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;…” (art. 2, l. n. 3/1976, come modificata ed integrata dalla l. n. 152/1992, rubricato Attività professionali).

E’ noto e pacifico che i tagli boschivi, rientrando nell’attività di pianificazione di assestamento, costituiscono uno degli elementi di cui si compongono i piani di utilizzazione boschive, oggetto della riportata lettera c), dell’art. 2, l. n. 3/1976 e ss.mm..

In base all’art. 1, della l. n. 3/1976, rubricato Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, “I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3” e che “Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria”.

Il successivo art. 3, l. n. 3/1976, rubricato Esercizio della professione, chiarisce che “Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali” e che “Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo” e solo “I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo” fermo restando che “I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili”; essi in ogni caso “sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'articolo 2”.

Ne discende che i tagli boschivi costituiscono attività professionale di esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti al relativo Albo. L’unica eccezione prevista dall’ordinamento concerne i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, che non necessitano di iscrizione all’Albo, qualora esercitino la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione.

In risposta al primo questo, va dunque escluso che nel nostro ordinamento un Geometra (sia libero professionista, sia dipendente di una Pubblica Amministrazione o dello Stato) possa svolgere attività professionali inerenti a tagli boschivi, ivi compresi la Direzione dei Lavori, la redazione di atti contabili, atti relativi alla chiusura dei lavori e la loro regolare esecuzione.

Passando al secondo quesito, ferma la legislazione già richiamata, è necessario riportare quanto dispone il d.P.R. n. 328/2001 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), circa le attività professionali degli iscritti alla Sezione B dell’Albo, settore agronomo e forestale.

Per quanto qui più rileva, stabilisce l’art. 11, comma 2, d.P.R. n. 328/2001, che “Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A…, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale… le seguenti attività: 

a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali… della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;

c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

d) le attività estimative relative alle materie di competenza;

e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;

f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;

…h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;

i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi” [1].

Come già rammentato, la progettazione di un piano di taglio costituisce un elemento della più complessa ed esaustiva attività di pianificazione di assestamento e di utilizzazione forestale, di esclusiva competenza degli iscritti alla Sezione A dell’Albo.

Alla luce, pertanto, della testuale formulazione della lettera c) dell’art. 11, d.P.R. n. 328/2001, i piani di taglio sono astrattamente riconducibili alla competenza dei Dottori Agronomi e Forestali iuniores, iscritti alla Sezione B del relativo Albo – Settore agronomo e forestale, in quanto abilitati a collaborare alla progettazione dei sistemi complessi forestali.

Va però sottolineato che il quid discriminante dell’ambito di competenza professionale del Forestale junior rispetto all’iscritto alla Sezione A dell’Albo è l’oggetto della progettazione o pianificazione, sotto il profilo quantitativo e dimensionale: ove l’attività professionale abbia ad oggetto elementi di sistemi forestali[2] , riferiti a predeterminate e circoscritte dimensioni di superficie, essa potrà essere indifferentemente svolta da iscritti alla Sezione A ed iscritti alla Sezione B; viceversa, ove l’attività progettuale e di pianificazione abbia ad oggetto l’intero sistema forestale e/o superfici di notevoli entità, essa sarà di esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Forestali seniores, id est quelli iscritti alla sezione A.

Concludendo, riguardo il secondo quesito, a mio avviso, i professionisti iscritti alla sezione B dell’Albo, Settore Agronomo e Forestale, possono redigere e sottoscrivere quali unici firmatari progetti di taglio boschivo - elementi della più complessa attività di pianificazione di assestamento di esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Forestali iscritti alla Sezione A - laddove il taglio concerna superfici di dimensioni predeterminate non notevoli. Conseguentemente, alla luce della disamina delle disposizioni legislative e regolamentari effettuata a me pare risulti pienamente confermata la correttezza della impostazione già assunta con la nota CONAF del 30 novembre 2005, prot. n. 3624[3] .

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1.  Si rammenta che il successivo art. 13, d.P.R. n. 328/2001, rubricato Esami di Stato per l’iscrizione nella Sezione B e relativa prova, prevede, al comma 3, che l’esame si articoli in quattro prove: la prima scritta, in materia di tecnologie produttive e trasformazioni alimentari e biotecnologie agrarie; la seconda prova scritta, nelle materie caratterizzanti il corso di laurea; una prova pratica, che per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale, concerne “un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari”; una prova orale che, sempre per il settore agronomo e forestale – indirizzo forestale, “verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea”.

2.  In tema di sistemi forestali si rinviene un solo precedente giurisprudenziale: trattasi della decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 luglio 1996, n. 915, che fa assurgere a criteri di individuazione e discrimine delle competenze professionali gli aspetti quantitativi (dimensione della superficie interessata) e la complessità degli elementi stazionali. In quel caso il Giudice Amministrativo, chiamato a tracciare i confini fra la competenza dei Periti agrari e quella dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, escluso che i Periti potessero occuparsi di foreste (caratterizzate da “complessità, multicomprensività e vastità, raccolta in un consorzio vegetale che esige particolari condizioni di umidità e di temperatura”, e che hanno “un positivo impatto ambientale di elevato rilievo, in relazione al clima ed al regime delle acque, con intensificato affollarsi di problemi”), pose l’accento, appunto, sulle dimensioni della superficie boscata e sulle differenti cognizioni scientifiche e tecniche frutto dei distinti percorsi formativi dei professionisti in questione, giungendo a stabilire che “la competenza in materia di boschi rimane per i periti limitata…: alla gestione, stima, consulenza e altre voci della tariffa dei boschi, purchè inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un’azienda agraria di dimensioni piccole o anche medie (presumibilmente di dieci-quindici ettari) in funzione non ambientale, ma solo produttiva e nei limiti in cui la coltivazione del bosco, per il tipo di piantagione o per la combinazione delle essenze, non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico”. E’ dunque evidente, da un lato, che i medesimi criteri possono essere oggi applicati al fine di individuare il discrimen tra competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo, con la ovvia precisazione che – proprio in applicazione del criterio relativo al curriculum studiorum - ai professionisti juniores, dato il loro percorso accademico,  devono essere necessariamente riconosciute competenze tecnico-professionali proporzionalmente più ampie rispetto a quelle dei Periti agrari.

3.  Ivi compresa la precisazione finale, con la quale si sottolineava che “ai fini precipuamente tariffari, l’incombenza interpretativa ricadrà nella sfera di competenza dei singoli Ordini provinciali, i quali valuteranno a seconda dei casi concreti”, posto che l’enorme casistica ipotizzabile renderebbe davvero arduo fornire indicazioni in termini assoluti e perentori e che in ogni caso i tagli forestali – da un punto di vista prettamente quantitativo, non rientrano tra le attività professionali preponderanti dei Dottori Agronomi e Forestali.

 

Fonte: Servizio legale Conaf