Ci sono riduzioni e/o facilitazioni per chi si iscrive all’Ente?

L’art. 3 comma 7 del regolamento dell’Ente allorché specifica che “I soggetti che all’atto dell’iscrizione non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dal comma 3 dell’art. 4, la riduzione dei contributi minimi al trenta per cento per i primi tre anni di iscrizione….” indica chiaramente quale sia la riduzione contributiva fruibile dai neo iscritti ma anche i requisiti soggettivi necessari per accedervi. Il neo iscritto può quindi ridurre i soli contributi minimi se si verificano le seguenti condizioni: 1) al momento dell'iscrizione all'Ente l'iscritto deve avere meno di trenta anni; 2) il reddito netto e/o il volume d’affari annuo devono essere tali per cui i corrispondenti sono pari od inferiori ai minimi di riferimento. La prima condizione non ha valore retroattivo nel senso che per accedere alla riduzione dei soli contributi minimi bisogna non aver compiuto i trent’anni non solo nel momento in cui insorgono i requisiti (data in cui si produce il primo reddito da attività professionale) ma anche quando si invia il modello per l’iscrizione. Il neo iscritto che non abbia ancora compiuto i trent’anni non è tenuto ad alcuna richiesta per ottenere la riduzione dei contributi minimi ma procederà autonomamente come segue. Al momento di versare gli acconti potrà effettuare il versamento ridotto al 30%, fatta eccezione per il contributo di maternità che va versato per intero in una sola soluzione, senza indicare nulla sui modelli di pagamento nè sul modello di iscrizione.