02-05-2007
Sentenza Corte di Cassazione penale 28 febbraio 2007, n. 8403 (Acque -
Allevamenti di animali - Assimilabilit? dei reflui zootecnici alle acque
domestiche ex Dlgs 152/2006 - Necessario rapporto di equilibrio tra capi di
bestiame ed estensione del fondo - Sussiste)
Corte di Cassazione penale, Sezione III - Sentenza 28 febbraio 2007, n. 8403
In caso di insussistenza delle condizioni per l'assimilabilit? delle acque
provenienti da un'impresa di allevamento alle acque reflue domestiche, lo
scarico va considerato "industriale" sia ex Dlgs 152/2006 che ex Dlgs
152/1999.
La Suprema Corte (sentenza 8403/2007) ha perci? confermato la condanna per
scarico illegale di acque reflue industriali a carico di un allevatore
siciliano che disponendo di meno di un ettaro di terreno a fronte di un
migliaio di capi di bestiame, non rispettava ampiamente la soglia per
l'assimilazione dei reflui stabilita sia dall'articolo 28 del Dlgs 152/1999
(vigente al tempo del fatto), sia dall'articolo 101 del Dlgs 152/2006
(vigente dal 29 aprile 2006).
Le contestazioni del ricorrente tese ad escludere il carattere
imprenditoriale dell'allevamento - con susseguente qualificazione in termini
di attivit? agricola e non produttiva - sono state ritenute dalla Corte non
rilevanti.
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Il Presidente
Dott. Agr. Nicola Sanna
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