10-04-2007
Con la recente risoluzione n. 60/E del 23.03.2007 l'Agenzia delle Entrate
ha chiarito qual'? il corretto trattamento fiscale ai fini dell'imposta di
registro di una operazione di trasferimento di un terreno con annesso un
rudere di fabbricato, ricadente in aree boschive e forestali e/o in ambito
di reperimento per parchi, riserve ed aree naturali protette di interesse
locale.
Il notaio incaricato della stipula del contratto avente ad oggetto il
trasferimento di un lotto avente le caratteristiche sopra indicate ha
chiesto all'Agenzia se lo stesso possa essere assoggettato ad imposta di
registro proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell'articolo 1 Tariffa
parte prima, punto 4, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'Agenzia ha confermato
l'applicabilit? della suddetta aliquota agevolata per i trasferimenti di
beni paesaggistici e di beni di interesse storico, artistico ed
archeologico, a condizione che per i suddetti beni sia intervenuta la
dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanata ai sensi dell'articolo
140 del D. leg.vo 42/2004 (cosiddetto ?codice Urbani?), o comunque, qualora
il vincolo non sia stato ancora imposto, a condizione che il bene sia
sottoposto a vincolo entro due anni dalla data di registrazione dell'atto
(in questo caso occorre presentare, contestualmente all'atto da registrare,
una attestazione, da rilasciarsi dall'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali, da cui risulti che ? in corso la procedura di sottoposizione dei
beni al vincolo).
Il Presidente
Dott. Agr. Nicola Sanna
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