26-03-2007
Con la diffusione delle istruzioni alla compilazione del modello 730 e del modello Unico, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il cambio rispetto al passato nelle modalit? di applicazione della detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione.
In particolare l'Agenzia chiarisce che occorrer? avere riguardo alla data della fattura e non, come in precedenza avveniva, alla data del bonifico.
Le detrazioni nel 2006 per il recupero edilizio.
Sono interessate in particolare le spese sostenute nel corso del 2006. Per le spese sostenute dall'1.1.2006 al 30.9.2006 si ha diritto alla detrazione par al 41%, con Iva al 10% sulle fatture, mentre il ?decreto Bersani? ha nuovamente abbassato al 36% la suddetta percentuale, con riferimento soltanto al periodo dall'1.10.2006 al 31.12.2007, fermo restando il tetto massimo di 48.000 euro per abitazione. In altri termini, sempre entro il sopra citato limite massimo di 48.000 euro, la percentuale applicabile ? pari al 41% dall'1.1.2006 e fino al 30.9.2006, ed al 36% dall'1.10.2006 e fino al 31.12.2006.
Di contro il medesimo ?decreto Bersani? ha reintrodotto, con riferimento agli interventi fatturati a partire dall'1.10.2006 e fino al 31.12.2006, l'aliquota Iva agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (TU edilizia). Si ricorda poi che sia la detrazione del 36% che l'aliquota Iva del 10% sono state confermate dalla finanziaria per tutto il 2007.
Le interpretazioni.
In base alle interpretazioni precedentemente in vigore per quanto riguarda le detrazioni avrebbe dovuto far fede la data del bonifico con il quale viene effettuato il pagamento, mentre per l'applicazione dell'Iva la data della fattura. La nuova interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate d? rilievo solamente alla data della fattura, evidentemente per evitare sperequazioni con contribuenti che si potrebbero trovare nella condizione di usufruire sia della detrazione del 41% che dell'Iva al 10%, ed altri che viceversa sarebbero costretti a pagare l'Iva al 20% usufruendo della detrazione pi? bassa del 36%
Una simile interpretazione trova peraltro sostegno nella circolare 28/E del 4.8.2006, dove l'Agenzia delle Entrate ha affermato che ?la detrazione all'Irpef nella misura del 41% pu? essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l'aliquota del 20 per cento.
Coerentemente, per i lavori fatturati con l'aliquota del 10 per cento dovr? essere applicata la detrazione dall'Irpef nella misura del 36 per cento?.
La situazione per le spese sostenute nel 2006.
In conclusione, per le spese sostenute nel corso del 2006 si ha riguardo solo alla data della fattura, e non a quella del pagamento:
- Fatture emesse dall'1.1.2006 al 30.9.2006: detrazione del 41% e Iva del 20%;
- Fatture emesse dall'1.10.2006 al 31.12.2006: detrazione del 36% e Iva del
10%.
Si ricorda peraltro che per poter usufruire delle detrazioni i pagamenti devono comunque essere stati effettuati nel corso del 2006.
Il Presidente
Dott. Agr. Nicola Sanna
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