19-12-2006
Gli impianti per la produzione di compost non possono essere localizzati in
zone a destinazione agricola. Lo ha affermato Tar Salerno, (sentenza 7
novembre 2006, n. 1956).
Impianti di tal fatta esercitano infatti attivit? di natura "intrinsecamente
industriale", senza nessuna effettiva connessione con l'attivit? agricola;
quindi, ad esse non ? applicabile l'articolo 2135 C.c. ("si intendono
comunque connesse le attivit?, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali").
Del resto, i materiali utilizzati nel processo di produzione del compost
("rifiuti vegetali da coltivazioni agricole", "rifiuti vegetali derivanti da
attivit? agroalimentari", eccetera) non sono equiparabili a "prodotti"
dell'agricoltura, quanto piuttosto a rifiuti della stessa.
Il Presidente
Dott. Agr. Nicola Sanna
Ritorna all'elenco