11-12-2006
1) Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all'adozione, da parte di uno
Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un
progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il Consiglio
nazionale forense, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari
degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare n?
per le prestazioni riservate agli avvocati n? per quelle, come le
prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da
qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.
2) Una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente
agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, come quella di cui
trattasi nella causa principale, per prestazioni che sono al tempo stesso di
natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restrizione
della libera prestazione dei servizi prevista dall'art. 49 CE. Spetta al
giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue
concrete modalit? di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della
tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che
possono giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano
sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
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Il Presidente
Dott. Agr. Nicola Sanna
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