I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, - ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato il timbroprofessionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico stesso.