08-01-2007
Per l'attribuzione di incarichi di progettazione sotto la soglia comunitaria
non ? previsto che debba essere espletata una formale procedura di
aggiudicazione; l'Amministrazione pu? invece affidare l'incarico a
professionisti di fiducia.
? quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7089 del 1?
dicembre 2006, accogliendo il ricorso presentato da una professionista
contro una sentenza del Tar che le aveva invece revocato l'aggiudicazione di
un incarico progettuale accogliendo il ricorso dell'altro partecipante alla
gara.
I giudici di Palazzo Spada hanno in primo luogo chiarito che l'oggetto del
caso ? l'affidamento diretto e "fiduciario" di incarichi di progettazione di
importo inferiore a 100.000 euro ( come stabilito dalla legge 166/2002), non
soggetto a gara pubblica ma disciplinato da un procedimento amministrativo
che prevede la pubblicazione di un avviso pubblico, seguito dalla "verifica
dell'esperienza e della capacit? professionale" dei concorrenti. Trattandosi
di progettazione di opere ordinariamente previste dalla legge in materia di
lavori pubblici, correttamente Amministrazione ha affidato l'incarico con le
modalit? previste dall'art. 17, comma 12, della legge n. 109/94 e dall'art.
62 del D.P.R. n. 554/99.
Per l'attribuzione di incarichi di progettazione sotto soglia, il
legislatore non prescrive l'esperimento di una formale procedura di
aggiudicazione n?, in ogni caso, dettagliati adempimenti preliminari, quali
un'espressa e puntuale predeterminazione di ulteriori e pi? specifici
criteri di scelta da parte della stazione appaltante.
In questo caso poi il raffronto tra i curricula dei (due) partecipanti non
si ? reso necessario poich? l'Amministrazione ha escluso a priori il
professionista che ha fatto ricorso, essendo venuto meno il rapporto di
fiducia necessario per l'affidamento, a seguito del contenzioso contro l'
Amministrazione instaurato negli anni precedenti, proprio nell'ambito dell'
attivit? di progettazione oggetto di questa causa.
L'incarico - concludono i giudici - viene attribuito con criterio
fiduciario, dando assoluta prevalenza al grado di affidamento che il
committente ripone non solo nella capacit? del professionista, ma anche
nella sua attitudine a sviluppare una collaborazione improntata al rispetto
reciproco dei principi di lealt? e buona fede. In questo caso, il
contenzioso iniziato dal professionista ha compromesso il rapporto
fiduciario con l'Amministrazione la quale, giustamente, ha valutato
negativamente il comportamento tenuto dal professionista nello svolgimento
di precedenti incarichi di progettazione equivalenti a quello da
attribuire.Conseguentemente ha conferito l'incarico all'altra concorrente,
dopo averne verificato le capacit? professionali.
Il Presidente
Dott. Agr. Nicola Sanna