30-12-2006
Inserito nella sezione bandi di progettazione il documento del 30-12-2006
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Il Presidente
Dott. Agr. Nicola Sanna
27-12-2006
Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre
2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni", come si ricorder?, ?
stato al centro di una vicenda molto complessa, che ha anche dato vita a
momenti di dura contrapposizione tra due diversi organi dell'esecutivo
(Dipartimento di Protezione Civile e Ministero delle Infrastrutture).
Tali norme tecniche, in in vigore dal 23 ottobre 2005, contengono, tra
l'altro, numerose indicazioni in merito alla figura del Direttore dei Lavori
che presentano alcuni elementi innovativi.
Di questo aspetto delle nuove norme tecniche si ? occupato il Centro Studi
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha pubblicato un documento dal
titolo "I compiti assegnati al Direttore dei Lavori dal D.M. 14 Settembre
2005".
Tale documento esamina e commenta i numerosi compiti attribuiti al Direttore
dei Lavori dal D.M. 14 settembre 2005, in qualit? di:
- responsabile dell'accettazione di materiali e prodotti per uso strutturale;
- vigilante sulla produzione occasionale di componenti prefabbricati;
- verificatore della validit? del programma di controllo di qualit? ai fini
della modifica dei coefficienti parziali da adottare nelle verifiche agli
stati limite di opere che impieghino componenti prefabbricati.
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Dott. Agr. Nicola Sanna
27-12-2006
L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una Guida aggiornata, con le disposizione
delle recente legge n. 248 del 4 agosto 2006, ed esplicativa del nuovo
sistema di tassazione per le compravendite immobiliari.
Edilio rende scaricabile la pubblicazione in cui oltre alle novit? sull'
attuale sistema di tassazione delle compravendite immobiliari, saranno
illustrate in dettaglio le diverse agevolazioni fiscali previste per l'
acquisto della casa.
L'incremento delle compravendite immobiliari registrato negli ultimi anni e
la forte valenza sociale collegata all'acquisto dell'abitazione hanno
comportato la necessit? di intervenire con idonei provvedimenti normativi
volti a disciplinare la tassazione immobiliare e agevolare, in via primaria,
l'acquisto della "prima casa".
La legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006) ha previsto per la
cessione onerosa di immobili l'introduzione di un sistema di tassazione pi?
vantaggioso per i contribuenti, potenziando nello stesso tempo l'attivit? di
contrasto all'evasione fiscale nello specifico settore delle vendite
immobiliari con la destinazione di significative quote delle risorse dell'
Agenzia delle Entrate e del corpo della Guardia di Finanza all'attivit? di
accertamento.
Il recente decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con
modificazioni nella legge n. 248 del 4 agosto 2006, ? ancora una volta
intervenuto sulla disciplina impositiva delle compravendite introducendo
alcune previsioni aventi lo scopo di scoraggiare operazioni evasive o
elusive. Tra queste, come vedremo, ? stato previsto l'obbligo di indicare
nel rogito le modalit? di pagamento per l'acquisto di un immobile e l'
eventuale intervento di mediatori immobiliari.
Nella "Guida fiscale alla compravendita della casa" sono contenute:
1. ACQUISTO DELLA CASA
Quali sono le imposte dovute dall'acquirente
Come si calcolano le imposte
La nuova dichiarazione sostitutiva
L'agevolazione per le commissioni immobiliari
Come si determina il valore catastale degli immobili
Come sono classificati i fabbricati
2. AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA
I requisiti per fruire dei benefici
L'acquisto delle pertinenze
Casi particolari
Quando si perdono le agevolazioni "prima casa"
3. VENDITA DELLA CASA
Quando il venditore paga le imposte
L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Le nuove regole per gli immobili acquisiti per donazione
4. CREDITO D'IMPOSTA PER RIACQUISTARE LA PRIMA
Chi pu? usufruirne
Come si utilizza
Quando non spetta
5. ACQUISTO DI IMMOBILE RISTRUTTURATO
Le condizioni per fruire della detrazione Irpef
Quanto spetta per l'agevolazione
Come e quando chiedere la detrazione
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Dott. Agr. Nicola Sanna
19-12-2006
Gli impianti per la produzione di compost non possono essere localizzati in
zone a destinazione agricola. Lo ha affermato Tar Salerno, (sentenza 7
novembre 2006, n. 1956).
Impianti di tal fatta esercitano infatti attivit? di natura "intrinsecamente
industriale", senza nessuna effettiva connessione con l'attivit? agricola;
quindi, ad esse non ? applicabile l'articolo 2135 C.c. ("si intendono
comunque connesse le attivit?, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali").
Del resto, i materiali utilizzati nel processo di produzione del compost
("rifiuti vegetali da coltivazioni agricole", "rifiuti vegetali derivanti da
attivit? agroalimentari", eccetera) non sono equiparabili a "prodotti"
dell'agricoltura, quanto piuttosto a rifiuti della stessa.
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Dott. Agr. Nicola Sanna
11-12-2006
1) Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano all'adozione, da parte di uno
Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, sulla base di un
progetto elaborato da un ordine professionale forense quale il Consiglio
nazionale forense, una tariffa che fissi un limite minimo per gli onorari
degli avvocati e a cui, in linea di principio, non sia possibile derogare n?
per le prestazioni riservate agli avvocati n? per quelle, come le
prestazioni di servizi stragiudiziali, che possono essere svolte anche da
qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.
2) Una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare convenzionalmente
agli onorari minimi determinati da una tariffa forense, come quella di cui
trattasi nella causa principale, per prestazioni che sono al tempo stesso di
natura giudiziale e riservate agli avvocati costituisce una restrizione
della libera prestazione dei servizi prevista dall'art. 49 CE. Spetta al
giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue
concrete modalit? di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della
tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che
possono giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano
sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
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Dott. Agr. Nicola Sanna
11-12-2006
Principali novit? nel collegato alla finanziaria 05/12/2006
Presentiamo qui di seguito le principali novit? di interesse dei tecnici,
contenute nella L. 24 novembre 2006, n. 286, recante ?Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria?, di conversione
del D.L. 262/2006 (cosiddetto ?collegato alla Finanziaria?).
Plusvalenze sulla cessione di immobili e terreni (art. 2, comma 21)
Il comma 21 dell'art. 2 modifica il comma 496 dell'art. 1 della L.
23.12.2005, n. 266, elevando dal 12,50% al 20% la percentuale ivi prevista
per la tassazione sulle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non pi? di cinque
anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Accatastamento fabbricati rurali (art. 2, commi 36-38)
? previsto che l'Agenzia del Territorio individui i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti di ruralit?, ovvero
i fabbricati che non siano iscritti in catasto, e richieda ai titolari la
presentazione di atti di aggiornamento. In caso di mancato adempimento entro
90 giorni da detta richiesta l'Agenzia procede d'ufficio con oneri a carico
del contribuente.
Classamento immobili gruppo catastale E (art. 2, commi 40-44)
Il comma 40 dell'art. 2 dispone che le unit? immobiliari censite nelle
categorie da E/1 a E/6 ed E/9 (stazioni per servizi di trasporto, ponti,
fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinzioni, fari e semafori,
fortificazioni, edifici a destinazione particolare diversi da quelli sopra
elencati, ecc.) non possono comprendere immobili o porzioni di immobili
adibiti ad uso commerciale, industriale, ufficio privato o usi diversi,
qualora gli stessi presentino autonomia reddituale e funzionale.
Le unit? immobiliari che per effetto di tale disposizione necessitano una
revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale dovranno
essere oggetto di dichiarazione, da parte degli intestatari, entro nove mesi
a decorrere dal 3.10.2006, data di entrata in vigore del D.L. 262/2006. In
pratica tutte le unit? immobiliari situate nei grandi complessi pubblici o
privati (stazioni, aereoporti, spazi espositivi, ecc.), utilizzati per lo
svolgimento di attivit? commerciali, dovranno essere dichiarate in catasto
da parte degli intestatari, per la revisione della dichiarazione e della
rendita. Dette unit? immobiliari saranno quindi accatastate autonomamente,
identificate e dotate di rendita catastale coerente con la tipologia di
attivit? esercitata.
Imposte per successioni e donazioni (art. 2, commi 47-53)
Viene reintrodotta l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti
di beni e diritti per causa di morte o per donazione. Per queste fattispecie
la normativa di riferimento torna ad essere il Testo Unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
D. Leg.vo 31.10.1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24.10.2001,
cio? prima dell'abolizione operata dalla L. 18.10.2001, n. 383, e fatto
salvo quanto di seguito illustrato.
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti a
tassazione con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, un milione di euro:
4%;
devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonch? degli affini in linea collaterale fino al terzo grado,
senza alcuna franchigia: 6%;
devoluti a favore di altri soggetti, senza alcuna franchigia: 8%.
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Dott. Agr. Nicola Sanna
11-12-2006
Sul tema della validit? delle disposizioni in materia di tariffe professionali, con specifico riferimento agli appalti pubblici, a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto ?decreto Bersani?, che come noto ha decretato l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attivit? libero professionali e intellettuali, l'obbligatoriet? di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, occorre ricordare ai colleghi che in fase di conversione in legge del suddetto decreto Bersani ? stata inserita una disposizione a parziale salvaguardia dell'obbligatoriet? delle tariffe professionali nell'ambito degli appalti pubblici, con la previsione che in questi casi le stazioni appaltanti, per la determinazione dei compensi per attivit? professionali, possono fare riferimento alle tariffe, qualora ritenute motivatamente adeguate. Si prevede inoltre che le tariffe professionali continuano ad essere la base anche per la determinazione dei compensi professionali in caso di liquidazione giudiziale. In altri termini le tariffe professionali continuano a fungere da unico riferimento per i giudici e per le pubbliche amministrazioni.
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11-12-2006
Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2006
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 1 dicembre 2006 ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia, Clemente Mastella un disegno di legge che delega il Governo a procedere:
- al riordino dell?accesso alle professioni intellettuali,
- alla riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali e al riconoscimento delle associazioni professionali
- alla disciplina delle societ? professionali e al raccordo di tali disposizioni con la normativa dell?istruzione secondaria superiore e universitaria.
I capisaldi dell'intervento sono:
- libero accesso alle professioni, senza vincoli di numero (fuorch? per le professioni caratterizzate dall?esercizio di funzioni pubbliche o dall?esistenza di uno specifico interesse generale, come quella notarile);
- eliminazione dei vincoli territoriali nell?esercizio dell?attivit?;
- libera concorrenza e possibilit? di effettuare pubblicit? dell?attivit? professionale quanto a costi, specializzazioni e servizi offerti, al fine di consentire all?utente una scelta informata;
- abolizione dell?obbligo di tariffe minime (al cui ammontare verr? comunque posto un limite massimo), con garanzia che il cliente ne debba essere preventivamente informato;
- tendenziale riduzione del numero degli ordini, albi e collegi professionali con la significativa novit? costituita dalla previsione che gli stessi possano trasformarsi in associazioni professionali riconosciute di natura privatistica ma assoggettate al controllo pubblico (a tutela dell?importanza dei compiti demandati).
-obbligo per il professionista di sottoscrivere un?assicurazione per i danni che potrebbe causare all?utente
- la previsione di un limite massimo di dodici mesi per i tirocini professionali, la riforma dell?esame di Stato per l?accesso alle professioni regolamentate, il coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa dell?istruzione superiore e universitaria e con quella comunitaria.
[Fonte: Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri n.28]
Audiovideo della conferenza stampa del Consiglio dei Ministri n. 28
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conferenza stampa
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Dott. Agr. Nicola Sanna
11-12-2006
Inserito, nella sezione documenti del sito, l'allegato in oggetto.
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Dott. Agr. Nicola Sanna
07-12-2006
01/12/2006 - Il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato il disegno di
legge in materia di professioni intellettuali. La legge delega, messa a
punto dal Ministro della Giustizia Mastella, ? arrivata sul tavolo di
Palazzo Chigi al termine di un lungo percorso durante il quale il testo ha
subito numerose modifiche.
"Abbiamo ascoltato tutti - ha detto il Ministro Mastella nella conferenza
stampa al termine del CdM. Nell'illustrare il disegno di legge approvato, il
Ministro ha sottolineato "l'apporto sostanziale dei ministeri concertanti";
il testo approvato costituisce il punto di equilibrio tra le reazioni
impaurite degli ordini e le posizioni ideologiche sulle liberalizzazioni.
Tra i punti qualificanti del ddl vi ? il riconoscimento pubblico della
associazioni professionali, cui sono affidati i compiti di certificare le
competenze degli iscritti; le associazioni devono possedere i requisiti di
seriet? e organizzazione interna, come richiesto dalla normativa europea.
"Lungi da noi la voglia di eliminare gli ordini" - ha affermato il Ministro,
ma ? necessario modernizzarli, per adeguare il sistema professionale
italiano al quadro normativo comunitario.
? previsto il riordino degli ordini professionali esistenti e l'accorpamento
di quelli affini; gli ordini devono occuparsi dello sviluppo della qualit?
professionale degli iscritti, a garanzia non degli interessi dei
professionisti ma di quelli dell'utenza. Gli ordini svolgeranno, inoltre,
funzioni di aggiornamento e di supporto al turnover delle categorie. Il
controllo sulla deontologia professionale sar? affidato a rappresentanti non
tutti iscritti all'ordine.
Sar? consentita la pubblicit? informativa e verranno attuate misure per
promuovere l'ingresso dei giovani nella professione, che oggi avviene molto
tardi. Il sostegno ai giovani dovr? essere assicurato dagli ordini, con
risorse proprie.
"Sono 30 anni che si discute di riforma delle professioni intellettuali - ha
concluso il Ministro - il precedente governo aveva tentato di farla senza
riuscirci; oggi noi abbiamo fatto una cosa interessante e incisiva". Ha
infine auspicato che l'iter della legge delega proseguir? seguendo il
criterio della concertazione adottato finora.
Il Ministro per lo sviluppo economico, Pierluigi Bersani, ha ricordato le
novit? del ddl: il sistema duale, la riforma dell'accesso alle professioni e
le societ? professionali. Per Bersani, il testo conferma le scelte fatte
finora dal Governo in materia di liberalizzazioni e apre significative
prospettive di riforma.
Il Ministro per le Politiche giovanili, Giovanna Melandri, ha sottolineato l
'abbattimento delle barriere di accesso alle professioni in favore dei
giovani, che il ddl determina. Il ministro ha citato 4 aspetti innovativi:
il tirocinio potr? durare al massimo un anno e dovr? essere retribuito, l'
esame di Stato diventer? nazionale, sono previsti limiti temporali e di
rieleggibilit? per gli incarichi direttivi negli ordini e, infine, gli
ordini dovranno sostenere i giovani nell'avvio della professione, con borse
di studio, rimborso delle spese per l'assicurazione professionale e sostegno
nella ricerca della struttura presso cui svolgere il tirocinio.
Sul disegno di legge, che verr? presentato immediatamente al Parlamento, si
esprimer? anche la Conferenza unificata
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07-12-2006
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07-12-2006
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07-12-2006
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07-12-2006
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07-12-2006
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07-12-2006
Maria Carla De Cesari
PESCARA. Dal nostro inviato
Non ci sono n? trucchi n? inganni. Sulla riforma delle professioni il
Governo, attraverso il sottosegretario alla Giustizia, Alberto Maritati,
cerca di rassicurare i vertici degli Ordini. Il giorno dopo l'approvazione
del disegno di legge da parte dell'Esecutivo l'appuntamento ? a Pescara per un convegno promosso dall'assessore alle Professioni del Comune, Carmine Ciofani. Nonostante gli appelli alla fiducia, negli Ordini resiste la
diffidenza, nata e cresciuta con il decreto di luglio che ha abolito le
tariffe minime, e radicata oggi con un progetto che, secondo Pietro De
Paola, presidente del Consiglio nazionale dei geologi e vicepresidente del Cup (il Comitato degli ordini), non definisce cosa ? professione
intellettuale e non la distingue dall'attivit? di impresa.
Il timore, insomma, ? che si instauri una visione "mercantile" del lavoro
autonomo, funzionale all'ingresso nel mercato dei servizi professionali di
soggetti dotati di grandi capitali, in grado di impadronirsi della
consulenza. ?Non ? cos?, il Governo ? consapevole della funzione degli
Ordini e della loro importanza economica, il 20% del Pil?, ha risposto il
sottosegretario Maritati. La riforma consentir? di rafforzare gli Ordini nel
loro ruolo essenziale, quello di essere garanti degli utenti.
In questo senso, secondo Maritati, va la promozione dell'aggiornamento e
l'attenzione per la qualificazione degli iscritti. ? l'obiettivo di garantire la collettivit? a dettare la nuova struttura del processo disciplinare, che perde i caratteri di intervento domestico, richiedendo anche la presenza di "giudici" non appartenenti alle categorie.
In questo quadro non ? scandaloso per il Governo rivedere il numero degli Ordini, favorendo le aggregazioni o la trasformazione in associazioni.
Questa eventualit? si potrebbe verificare nel caso in cui l'Ordine ha perso
?il link con la realt??, ha detto Maritati. ?Non c'? furore iconoclasta?,
gli ha fatto eco Pierluigi Mantini, relatore alla Camera sulla riforma delle
professioni. Mantini, tuttavia, ha ammesso che ?i principi della delega
andranno precisati?, per esempio per determinare i binari lungo i quali
viaggeranno le associazioni riconosciute.
?Non c'? nulla di male nel riconoscere associazioni specialistiche
nell'ambito degli Ordini?, ha ribattuto Mantini alle perplessit? di De
Paola. Quanto all'associazione delle professioni emergenti, Mantini ha detto che si dovr? tornare a riflettere sul discrimine con gli Ordini basato sulle attivit? stitiche e sulle esclusive. Anche se il principio, individuato
nella scorsa legislatura dall'ex sottosegretario Michele Vietti, ?non appare
del tutto adeguato?.
Il dibattito parlamentare consentir? di precisare i confini della delega, ha
ripetuto pi? volte Mantini, concorde il sottosegretario Maritati.
L'approvazione di venerd?, d'altra parte, ha scoperto le carte del Governo,
e in particolare quelle dell'ala liberista. E le professioni possono ora
giocare sul terreno parlamentare dove sembra esserci maggiore spazio per far sentire la loro voce, ? l'auspicio di De Paola, ma anche di Andrea Bottaro, presidente dei periti agrari.
Tuttavia proprio in Parlamento potrebbero emergere le divisioni all'interno
delle professioni. Un elemento puntuale su cui si pu? registrare unit?
d'azione ? invece rappresentato dalle tariffe. ?? scandaloso che per gli
incarichi di progettazione - hanno detto Pasquale Felicetti del Consiglio
nazionale architetti e Paolo Stefanelli vicepresidente degli ingegneri - si
vada al massimo ribasso e si affidi il coordinamento per la sicurezza con
sconti anche del 70 per cento?.
Le tariffe minime sono state chieste di nuovo anche da Cesario Genco, del Consiglio nazionale dei ragionieri, ma non sono un problema per Mario Damiani, vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Infine i periti industriali, con il presidente Berardino Cantalini, Maurizio
Benato, della federazione degli Ordini dei medici, e Gaetano Penocchio,
della federazione dei veterinari, hanno criticato la delega all'universit?
per individuare sezioni negli Ordini in corrispondenza al diverso livello di
formazione.
Da Roma, infine, il presidente del Consiglio nazionale del notariato, Paolo Piccoli, affida il suo pensiero a una nota: ?C'? la necessit? - questo il suo pensiero - che il Parlamento chiarisca e delimiti alcuni punti che per il momento sono troppo vaghi e lasciano una discrezionalit? troppo ampia per una legge delega?. Mentre per il vicepresidente della Confindustria e presidente della piccola industria, Giuseppe Morandini, ?tutto quello che va nella direzione dell'apertura del mercato ? evidente che a cascata porta dei vantaggi, non solo sulle piccole e medie imprese, ma sull'intero sistema produttivo?.
Il Presidente
Dott. Agr. Nicola Sanna
04-12-2006
Inserito nella sezione bandi di progettazione il documento del 30-11-2006
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Dott. Agr. Nicola Sanna
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