Domande frequenti
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Domande Frequenti (FAQ)

  • Ho conseguito la laurea Triennale in Scienze e tecnologie agrarie,ho il titolo di Dott. Agronomo?
    No, il titolo di dottore Agronomo e dottore forestale spetta solo chi: 1) Ha conseguito la laurea quinquennale (vecchio ordinamento) o la specialistica (nuovo ordinamento. 2) A superato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore agronomo e forestale. 3) Si è iscritto all'ordine provinciale.
  • Chi è obbligato ad iscriversi all’Epap?
    L'iscrizione all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale è obbligatoria per tutti quei professionisti Attuari, Chimici, Geologi, Dottori Agronomi e Dottori Forestali che esercitano la libera professione, sia in forma singola che associata, anche se in forma occasionale o in regime di collaborazione coordinata e continuativa ed anche se svolgono contemporaneamente attività di lavoratore dipendente. Tale obbligatorietà è sancita dal Dlgs 10 febbraio 1996, n. 103. Come stabilito dall'art. 2, comma 2, del Regolamento dell'Ente l'iscrizione va effettuata tramite l'invio, per raccomandata, entro 60 giorni dalla insorgenza dei requisiti per l’iscrizione, del modulo di iscrizione corredato di copia di documento di identità valido. Il modulo è prelevabile alla pagina Modulistica, o può essere richiesto alla Segreteria dell’Ente. L'iscrizione è altresì obbligatoria nei casi in cui il professionista sia anche dipendente o percettore di trattamento previdenziale.
  • Quali sono i requisiti obbligatori per iscriversi all’EPAP?
    Requisiti obbligatori per l'iscrizione all'EPAP sono: l'iscrizione all'Albo professionale; il conseguimento di reddito derivante dall’esercizio di attività libero professionale. La mancanza di uno dei requisiti non dà luogo alla possibilità di iscrizione all'EPAP.
  • Se si è già iscritti ad un Ente di previdenza obbligatoria di categoria professionale, si è comunque tenuti ad iscriversi all’EPAP?
    E' possibile non iscriversi all'EPAP solo se si è già iscritti in uno dei seguenti Enti di previdenza obbligatoria di categoria professionale: Cassa nazionale di previdenza ragionieri e periti commerciali, Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti; Ente nazionale di previdenza e assistenza biologi, Ente nazionale di previdenza consulenti del lavoro; Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri; Ente nazionale di previdenza e assistenza psicologi; Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari, Ente di previdenza dei periti industriali, Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Cassa nazionale di previdenza e assistenza infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia. In tal caso l'opzione di non iscrizione deve essere chiaramente espressa nel modello di iscrizione e i contributi derivanti dall'attività libero professionale che andrebbero versati all'EPAP saranno da versare presso l'Ente di previdenza obbligatoria di categoria professionale nel quale si è già iscritti e per il quale si svolge già attività libero professionale.
  • I contributi previdenziali versati erroneamente all'INPS si possono recuperare?
    Diversi iscritti all’EPAP hanno in prima istanza versato erroneamente, e quindi indebitamente, all’INPS Gestione Separata contributi previdenziali relativi a redditi derivanti da attività professionale, soggetti invece al regime EPAP. Al fine di recuperare i suddetti contributi, gli iscritti all’EPAP dovranno fare specifica richiesta di restituzione ai rispettivi uffici INPS, prospettando che l’obbligo di versare all’EPAP i contributi previdenziali relativi all’attività professionale deriva dal d. lgs. 10 febbraio 1996 n.103. Alla citata domanda è necessario allegare l’attestato d’iscrizione all’EPAP, oltre alle fotocopie dei versamenti per i quali si richiedono i rimborsi. Per i versamenti effettuati all’INPS, sempre erroneamente, dal committente anche per conto e nell’interesse dell’iscritto, a seguito di attività professionale svolta con rapporto coordinato e continuativo (2/3, 1/3), la domanda unica di rimborso dovrà essere presentata a firma dei due creditori allegando comunque la su indicata documentazione (iscrizione EPAP, fotocopie versamenti).
  • Ci sono riduzioni e/o facilitazioni per chi si iscrive all’Ente?
    L’art. 3 comma 7 del regolamento dell’Ente allorché specifica che “I soggetti che all’atto dell’iscrizione non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e dal comma 3 dell’art. 4, la riduzione dei contributi minimi al trenta per cento per i primi tre anni di iscrizione….” indica chiaramente quale sia la riduzione contributiva fruibile dai neo iscritti ma anche i requisiti soggettivi necessari per accedervi. Il neo iscritto può quindi ridurre i soli contributi minimi se si verificano le seguenti condizioni: 1) al momento dell'iscrizione all'Ente l'iscritto deve avere meno di trenta anni; 2) il reddito netto e/o il volume d’affari annuo devono essere tali per cui i corrispondenti sono pari od inferiori ai minimi di riferimento. La prima condizione non ha valore retroattivo nel senso che per accedere alla riduzione dei soli contributi minimi bisogna non aver compiuto i trent’anni non solo nel momento in cui insorgono i requisiti (data in cui si produce il primo reddito da attività professionale) ma anche quando si invia il modello per l’iscrizione. Il neo iscritto che non abbia ancora compiuto i trent’anni non è tenuto ad alcuna richiesta per ottenere la riduzione dei contributi minimi ma procederà autonomamente come segue. Al momento di versare gli acconti potrà effettuare il versamento ridotto al 30%, fatta eccezione per il contributo di maternità che va versato per intero in una sola soluzione, senza indicare nulla sui modelli di pagamento nè sul modello di iscrizione.
  • Quali sono le scadenze di pagamento dei contributi EPAP?
    Le scadenze annuali sono due e, salvo diversa comunicazione, sono così fissate: 31 luglio per il pagamento del saldo dei contributi relativi all'anno precedente e del primo acconto dei contributi relativi all'anno in corso. 31 ottobre per il pagamento del secondo acconto dei contributi relativi all'anno in corso.
  • Sono previsti dei contributi minimi annui?
    L'Ente indica annualmente l'importo dei contributi minimi (soggettivo, solidarietà ed integrativo) da versare per quegli iscritti che non superano una determinata soglia di reddito. Tali contributi, stabiliti annualmente, sono dovuti, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Regolamento dell'Ente anche dall'iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.
  • Posso iscrivermi all’Albo CTU anche se non sono iscritto all’Albo?
    No
  • Che cos'è la PEC?

    PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata. E' un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.

  • Perchè usare al PEC?

    La PEC può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo,quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna).

  • Chi è obbligato ad averla?

    La PEC è  obbigatoria per tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi.

  • Si è obbligati a comunicarla all'ordine di appartenenza?

    Si. Questo perchè gli ordini professionali sono obbligati ad istituire l'albo telematico che, deve riportare per ogni iscritto anche l'indirizzo PEC. L'albo telematico sarà consultabile da tutte le amministrazioni pubbliche.

  • Se ho già un indirizzo PEC come lo comunico all'ordine?

    La comunicazione deve essere fatta esclusivamente inviando una mail dal proprio indirizzo PEC a protocollo.odaf.sassari@conafpec.it indicando nell'oggetto "Comunicazione indirizzo PEC - nome cognome e timbro"

  • Se non ho un indirizzo PEC cosa devo fare per averne uno da parte del conaf o dell'epap?

    La richiesta di attivazione della PEC, va fatta compilando il modulo di attivazione che ti è stato inviato a casa . Il modulo debitamente compilato unitamente alla copia del documento di identità e all'anagrafica, va consegnato all'ordine a mano o per raccomandata A/R.

  • Cosa devo fare dopo aver inviato la richiesta di attivazione PEC?

    Se la richiesta di attivazione è stata fatta correttanente, l'ordine provvederà all'attivazione della PEC e riceverete una mail con le isruzioni per il primo accesso.